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Milazzo strisce blu: il Tar respinge il ricorso della Sis


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VIVIMILAZZO

Parcheggi a pagamento, il Tar respinge il ricorso della Sis. Accolte tutte le ragioni del Comune di Milazzo 

Il Tar di Catania ha respinto il ricorso della Sis, la società di Perugia che l’anno scorso si era aggiudicata la gestione dei parcheggi a pagamento di Milazzo, ritenendolo “infondato” condannandola al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune. 

I giudici amministrativi hanno accolto tutte le osservazioni formulate dal legale di palazzo dell’Aquila, l’avv. Natale Bonfiglio, ritenendo così il ricorso infondato in tutti i punti che erano stati sollevati dalla società umbra dopo che il Comune aveva revocato in autotutela gli atti di gara. 

Nel ricorso la Sis contestava che il Comune aveva consegnato le aree, in via d’urgenza, tant’è che la stessa procedeva alla installazione dei parcometri e alla realizzazione della segnaletica orizzontale. 

Poi a distanza di meno di un mese l’avvio del procedimento di autotutela poiché la ditta aggiudicataria «non aveva tenuto conto della necessità di assicurare lo svolgimento del servizio mediante l’assunzione di 15 dipendenti per un monte ore annuo pari a 27.405 ore. 

In tal senso, l’assunzione prevista dalla società ricorrente di dipendenti per sole 15.600 ore annue avrebbe consentito alla medesima di effettuare un rialzo del 167% sull’importo posto a base di gara, superiore a quello delle altre concorrenti». 

Al riguardo il Tar nel condividere la prevalenza dell’interesse pubblico alla rimozione degli atti di gara, ufficializzato con una comunicazione di avvio del procedimento, ha anche evidenziato come, nella sostanza, il costo della manodopera indicato in sede di giustificazione dell’offerta non coinciderebbe con quello dichiarato nella fase di presentazione dell’offerta stessa. 

E a proposito di lavoratori, i giudici rilevano che la Sis non avrebbe rispettato la clausola sociale prevista dal bando di gara ed espressamente accettata dalla società . Secondo il Comune, infatti, la Sis avrebbe indebitamente decurtato l’orario di lavori dei dipendenti che si era impegnata ad assumere, passandolo a trenta ore settimanali e, per otto di loro, l’impiego sarebbe stato garantito solo per tre mesi l’anno, a fronte di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato con la precedente gestione.

I legali (Gabriele Bricchi ed Ermanno Vaglio) della società ricorrente hanno invece sostenuto come la scelta (imprenditoriale) di prevedere maggiore manodopera soltanto nel periodo estivo, in considerazione del maggior afflusso di fruitori delle aree di sosta a pagamento, sarebbe insindacabile da parte della pubblica amministrazione, tenuto conto che il rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale va comunque bilanciato con le esigenze organizzative d’impresa. 

Anche su questo però i giudici amministrativi non sono stati d’accordo. Ulteriore aspetto rilevato nella corposa (ben 16 pagine) pronunciA del Tar riguarda la mancata quantificazione dei costi relativi alla manodopera per l’attività di rifacimento e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, nonché per l’installazione dei parcometri, che la ditta avrebbe indicato di voler affidare in subappalto. 

“Destituita da fondamento”, infine sempre per i giudici amministrativi, l’impugnativa da parte della SIS della determina con cui il Comune avrebbe disposto l’affidamento diretto del servizio, “anticipando gli effetti del procedimento di autotutela ancora in itinere e senza provvedere ad alcuno scorrimento di graduatoria”. 

“La scelta del Comune di non voler procedere con lo scorrimento della graduatoria ma di passare ad una gestione diretta del servizio – si legge nella sentenza – rientra nella ampia sfera di discrezionalità dell’Amministrazione nella gestione dei pubblici servizi locali, non può essere contestata in questa sede giudiziale, vista, da un lato, la genericità delle censure prospettate dalla società ricorrente e, dall’altro lato, la circostanza che essa non avrebbe alcun interesse, a seguito della sua esclusione dalla gara, a contestare il mancato scorrimento della graduatoria formatasi all’esito della procedura selettiva”. 

“Le sentenze non si commentano ma prendiamo atto che è stata riconosciuta la legittimità del nostro operato – ha detto il sindaco Pippo Midili – che è volto, questo sì, vorrei sottolinearlo, sempre a far prevalere l’interesse pubblico. 

Chiuso questo contenzioso adesso procederemo con quanto necessario per migliorare ulteriormente un servizio la cui gestione in house si sta rivelando sicuramente positiva”.

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