“Cappotti” degli immobili col superbonus non soggetti alla Tosap
Non dovranno pagare alcuna tassa per occupazione suolo pubblico permanente coloro che – aderendo alle agevolazioni statali previste dal Superbonus – realizzeranno i cosiddetti “cappotti esterni” agli immobili.
L’isolamento a cappotto (o “cappotto termico”) è una tecnica per la coibentazione termica e in alcuni casi acustica delle pareti di un edificio, applicando del materiale isolante sulla superficie delle pareti.
La giunta comunale ha approvato una delibera nella quale si stabilisce che per la realizzazione di cappotti esterni ai fabbricati, il suolo pubblico occupato viene concesso a titolo gratuito per uno spessore massimo di 10 centimetri, tenuto conto della limitata rilevanza dello spazio stesso occupato ed all’incentivazione delle tecniche di edilizia sostenibile. Ciò a condizione che vengano raggiunti i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica, stabiliti da apposita progettazione presentata a corredo della richiesta del titolo abilitativo.
“Ritengo che si tratti di una pronuncia importante che fa chiarezza in un momento in cui sono state avviate le pratiche per questa tipologia di interventi – afferma l’assessore all’Urbanistica Santi Romagnolo -. Un decreto legislativo del 2014 prevede tale possibilità, ma considerato che il regolamento comunale della Tosap prevedeva il rilascio di apposita autorizzazione ed il versamento della relativa tassa, era necessario determinare l’esonero per evitare possibili corto circuiti anche durante la fase istruttoria delle pratiche”.
0 Commenti