Riceviamo e Pubblichiamo
Alla Soprintendenza BBCCAA Messina
All’Assessorato Regionale dei BBCC e dell’Identità Siciliana
All’Assesorato Regionale delle Autonomie Locali e della funzione pubblica
Alla Corte dei Conti
Ali organi di informazione
e p.c.
Al Commissario del comune di San Filippo del Mela
Al Consiglio Comunale del comune di San Filippo del Mela
Ai Sindaci dei comuni del versante tirrenico
Facendo seguito alla nostra precedente del 6 luglio 2017 di pari oggetto, che alleghiamo in copia, precisiamo e integriamo quanto segue:
– in data 11/02/2016 è stato notificato al Comune di San Filippo del Mela, interessato per territorio, il ricorso presentato al Tar del Lazio da Edipower spa, oggi A2A Energiefuture spa, mirante ad ottenere l’annullamento del diniego contro il progetto denominato “Valorizzazione energetica del CSS” pronunziato dal Ministero dei Beni Culturali e dalla Soprintendenza BBCCAA di Messina e del Piano Paesaggistico dell’Ambito 9, alla base del diniego;
– in data 01/04/2016 la Giunta municipale del comune di San Filippo del Mela ha deliberato di autorizzare il sindaco pro-tempore a resistere nel giudizio di cui sopra impegnando allo scopo l’importo di euro 10.425,14 per le competenze professionali del professionista prescelto avv. Giovanni Pino; il professionista suddetto ha accettato l’incarico e ha prodotto una prima memoria di costituzione ad ampio raggio contro quanto asserito nel ricorso di Edipower spa e ponendosi a difesa del Piano Paesaggistico dell’Ambito 9, dai cui contenuti è scaturita la valutazione negativa per quanto riguarda la compatibilità con i beni culturali; il ricorso è pendente;
– in data 29/12/2016 è stato approvato definitivamente il Piano Paesaggistico dell’Ambito 9, che è quindi pienamente vigente in regime ordinario e mantiene i contenuti che hanno portato al provvedimento negativo da parte del Ministero dei Beni Culturali, peraltro confermato;
– in data 13/06/2017 si è insediato al Comune di San Filippo del Mela il Commissario Straordinario ing. Alfredo Biancuzzo, in sostituzione del sindaco rag. Pasquale Aliprandi, dimessosi;
-- in pari data 13/06/2017 è stato pubblicato all’Albo Pretorio del comune di San Filippo del Mela il Piano Paesaggistico dell’Ambito 9, da tempo approvato e pubblicato in GURS e sul sito web dell’Assessorato Regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana;
– con nota del 16/06/2017 il Commissario straordinario, insediatosi il 13/06/2017, ha trasmesso le proprie proposte per la procedura AIA, citando alcune criticità cui porre rimedio ma ignorando totalmente il Piano Paesaggistico dell’Ambito 9;
– in data 19/06/2017 il Commissario ha partecipato alla Conferenza dei Servizi AIA votando favorevolmente, ignorando il parere tecnico negativo espresso dal consulente del Comune dr. Eugenio Cottone e dal rappresentante della Regione siciliana ing. Mario Parlavecchio nella seduta del gruppo istruttorio del 24/04/2017 ed omettendo totalmente di citare i motivi ostativi contenuti nel Piano Paesaggistico dell’Ambito 9 citato; a tale Conferenza risulta aver presenziato il presidente del Consiglio Comunale di San Filippo del Mela Gavino Paulesu.
Si chiede pertanto alle istituzioni in indirizzo, ognuna per gli aspetti di competenza, di accertare la regolarità dei comportamenti segnalati ed in particolare la verifica della regolarità del comportamento del Commissario che, ignorando la delibera di giunta municipale dell’1/04/2016, di cui sopra, ha omesso la segnalazione in Conferenza AIA della piena vigenza del Piano Paesaggistico mentre, d’altra parte, mantiene l’incarico all’avvocato Giovanni Pino, con relativa spesa, per ottenere il rigetto del ricorso di Edipower spa e la conferma della piena validità del Piano
Paesaggistico dell’Ambito 9. Anche se il Commissario è intervenuto alla Conferenza dei Servizi AIA come autorità, sanitaria ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 29quater, comma 6, periodo 1°, non vi è alcun dubbio che era suo obbligo comunicare in Conferenza dei Servizi i motivi ostativi all’AIA provenienti dal Piano Paesaggistico dell’Ambito 9, peraltro già oggetto di una memora a sostegno nel ricorso proposto da EDipower spa di cui sopra. La verifica viene richiesta anche in relazione all’eventuale danno erariale legato al parere favorevole AIA che sembra contrastare con le motivazioni della delibera di spesa della giunta municipale dell’1/04/2016.
Si chiede inoltre la verifica dell’ammissibilità delle spese sostenute dal presidente Gavino Paulesu per la sua partecipazione alla Conferenza dei Servizi di Roma del 19/06/2017, ove poste a carico dell’amministrazione comunale di San Filippo del Mela; non si vede infatti il motivo della partecipazione alla Conferenza dei Servizi, visto che non risulta a verbale alcunchè riguardo alla delibera consiliare di opposizione alla realizzazione in San Filippo del Mela di un impianto per il trattamento dei rifiuti, né al Piano Paesaggistico dell’Ambito 9, né ai risultati dei vari referendum indetti da alcuni comuni della Valle del Mela né alla valutazione negativa espressa da numerosissimi consigli comunali, ben al di la della Valle del Mela.
Per evidenziare l’importanza della valutazione negativa fatta dal Ministero dei BBCC e si ricorda che l’art. 26 secondo comma del Codice dei Beni Culturali recita:
2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l'opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali essa è destinata ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tal caso, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente.
E l’art. 145 comma 3 dello stesso codice, in merito alla valenza dei piani paesaggistici, così recita:
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali.
Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
Si rimane in attesa di riscontro.
Nota Congiunta del 12 Luglio 2017 Mamme per la Vita Onlus e Man
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